Medicina del Lavoro - Sorveglianza Sanitaria

Obiettivi della sorveglianza sanitaria

Obiettivi della sorveglianza sanitaria sono la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
  • Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
  • Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

Strumenti della Sorveglianza Sanitaria

I principali strumenti della sorveglianza sanitaria sono:
  • Cartella sanitaria e di rischio (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D. Lgs. 81/08)
  • Accertamenti sanitari specialistici (art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D. Lgs. 81/08)
  • Giudizio di idoneità - Gli accertamenti sanitari effettuati dal medico competente sono finalizzati ad esprimere un giudizio di idoneità alla mansione specifica assegnata al lavoratore da parte del datore di lavoro

Chi è il medico competente

Il Medico Competente è uno specialista in medicina del lavoro e affini, iscritto nelle liste nazionali con il compito di valutare la sicurezza nei luoghi di lavoro, ha l’importantissimo ruolo di valutare, prevenire e curare la salute dei lavoratori, collabora con le altre figure e/o Istituzioni legate alla sorveglianza sanitaria. Non può essere un dipendente di strutture pubbliche assegnato ad uffici che svolgono attività di vigilanza. Ha una particolare esperienza nell'identificare i sintomi causati dall'esposizione del lavoratore a:

  • agenti chimici, come gli acidi, le basi forti o pericolosi in generale, venuti in contatto con i vari apparati, in particolare quello respiratorio, digerente, tegumentario , e le ripercussioni sul sistema nervoso; sostanze aerodisperse di variabile tossicità intrinseca, le quali però una volta inalate possono dare conseguenze di vario tipo. Queste sostanze sono in primis le fibre di asbesto che causano asbestosi, poi la polvere di carbone (evenienza rara ai giorni nostri).
  • agenti fisici, quali le radiazioni ionizzanti o non ionizzanti, di energia varia, in particolare raggi ultravioletti, raggi X, raggi gamma, il rumore, le vibrazioni, il microclima.
  • agenti biologici: batteri, virus, parassiti.
  • fattori di rischio psicosociali: stress lavoro correlato. La sorveglianza sanitaria è l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come definito all’art. 2, lettera m del D. Lgs 81/08. La trasgressione di questo obbligo di legge, da parte del datore di lavoro, è punita con sanzioni amministrative e penali.
  • Servizi offerti:

    In accordo con quanto stabilito dall’art. 41 del D. Lgs. 81/2008, di seguito la lista dei servizi offerti:

  • Assunzione incarico Medico Competente;
  • Redazione protocolli sanitari sulla base delle effettive mansioni lavorative;
  • Accertamenti medici preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • Accertamenti medici periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, viene stabilita dal medico in funzione della valutazione del rischio o qualora non prevista dalla relativa normativa, in una volta l’anno. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  • Accertamenti medici su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • Accertamenti medici in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  • Accertamenti medici alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Accertamenti medici al rientro dal lavoro – dopo il rientro da assenza dal lavoro superiore ai 60 giorni;
  • Partecipazione, ove previsto, alla riunione periodica ex art. 35 con presentazione risultati anonimi collettivi inseriti nella relazione sanitaria annuale;
  • Visita luoghi ed ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, secondo normativa;
  • Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente è consultato in merito al controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali e di monitoraggio   biologico) i cui risultati gli sono forniti con tempestività.